Negli ultimi anni si è sentito il bisogno di porre un controllo rigido sugli effetti che le sostanze chimiche, prodotte dalle compagnie e industrie, possono apportare all'uomo e all'ambiente. Infatti, c'è da notare che l'inquinamento è favorito dalla dispersione delle sostanze chimiche non piu' utilizzate, sia le sostanze in generale che quelle contenute in articoli venduti sul mercato (computer, apparecchi elettrici, elettrodomestici), e così via... tutti questi prodotti danneggiano sempre di piu' l'uomo, ed i controlli necessari per prevenire il piu' possibile questi effetti sono scarsi.
Per questo motivo, nasce il REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), ovvero una normativa rilasciata recentemente che prevede un controllo rigido su tutto il ciclo di vita di una sostanza o di un articolo: progettazione, produzione, importazione dall'estero, rilascio della sostanza agli utenti, preparazione di documenti che specificano come utilizzare la sostanza, ed anche la riduzione dei test su animali o sull'ambiente.
Questa normativa è stata approvata ed è entrata già in vigore il 1 giugno 2008, ed obbliga le compagnie costruttrici di sostanze chimiche di rispettarla. K4ICT è in grado di fornire servizi di consulenza ed assistenza tecnica per le compagnie chimiche interessate all'adempimento degli obblighi imposti dall'Unione Europea per continuare a commercializzare i propri prodotti. La sezione seguente descrive il sistema REACH ed i servizi che la K4ICT è in grado di fornire per le compagnie interessate.
(clicca sui titoli per passare da una sezione all'altra)
Per questo motivo, nasce il REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), ovvero una normativa rilasciata recentemente che prevede un controllo rigido su tutto il ciclo di vita di una sostanza o di un articolo: progettazione, produzione, importazione dall'estero, rilascio della sostanza agli utenti, preparazione di documenti che specificano come utilizzare la sostanza, ed anche la riduzione dei test su animali o sull'ambiente.
Questa normativa è stata approvata ed è entrata già in vigore il 1 giugno 2008, ed obbliga le compagnie costruttrici di sostanze chimiche di rispettarla. K4ICT è in grado di fornire servizi di consulenza ed assistenza tecnica per le compagnie chimiche interessate all'adempimento degli obblighi imposti dall'Unione Europea per continuare a commercializzare i propri prodotti. La sezione seguente descrive il sistema REACH ed i servizi che la K4ICT è in grado di fornire per le compagnie interessate.
(clicca sui titoli per passare da una sezione all'altra)
Introduzione | Pre-registrazione | Registrazione | IUCLID 5 |
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) è una regolamentazione dell'Unione Europea, la 2006/1907 del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche con la conseguente registrazione di molte sostanze chimiche importate o prodotte in UE nuove o già circolanti sul territorio dell'UE. Tale sistema si prefigge di garantire una maggior sicurezza nel campo della fabbricazione e dell'utilizzazione delle sostanze chimiche.
REACH prevede l'obbligo per le industrie di raccogliere informazioni complete sulle proprietà delle sostanze da esse fabbricate ovvero importate in quantità non inferiore a una tonnellata l'anno, nonché di dimostrarne la sicurezza di utilizzazione. Con la precedente normativa, le autorità pubbliche competenti degli Stati membri dovevano dimostrare l'esistenza di un rischio per poter vietare una sostanza. L'attuale inversione dell'onere della prova garantisce una maggiore efficacia della procedura.
Tali informazioni devono successivamente essere trasmesse all'Agenzia europea dei prodotti chimici, istituita per l'occasione. L'Agenzia, con sede a Helsinki, è incaricata di gestire la registrazione delle sostanze tramite la creazione di una base di dati. In mancanza di registrazione, una sostanza non può essere né fabbricata né importata sul mercato dell'Unione europea.
Le competenti autorità pubbliche degli Stati membri sono tenute ad esaminare i fascicoli di registrazione e le sostanze preoccupanti. Tali autorità sono inoltre incaricate di rilasciare o meno le autorizzazioni per le sostanze che presentano un rischio per la salute o per l'ambiente. La procedura è stata quindi semplificata, anche se restano possibili restrizioni per quanto riguarda talune sostanze pericolose.
Il sistema REACH, adottato alla fine del 2006, sostituisce 40 atti legislativi precedenti. In base alla legislazione precedente, le sostanze chimiche messe in circolazione prima del 1981 (vale a dire circa il 99% delle sostanze attualmente in circolazione) non venivano sottoposte a test. Peraltro, la procedura precedente, troppo lenta, finiva per penalizzare l'innovazione e la sostituzione delle sostanze disponibili sul mercato.
REACH prevede l'obbligo per le industrie di raccogliere informazioni complete sulle proprietà delle sostanze da esse fabbricate ovvero importate in quantità non inferiore a una tonnellata l'anno, nonché di dimostrarne la sicurezza di utilizzazione. Con la precedente normativa, le autorità pubbliche competenti degli Stati membri dovevano dimostrare l'esistenza di un rischio per poter vietare una sostanza. L'attuale inversione dell'onere della prova garantisce una maggiore efficacia della procedura.
Tali informazioni devono successivamente essere trasmesse all'Agenzia europea dei prodotti chimici, istituita per l'occasione. L'Agenzia, con sede a Helsinki, è incaricata di gestire la registrazione delle sostanze tramite la creazione di una base di dati. In mancanza di registrazione, una sostanza non può essere né fabbricata né importata sul mercato dell'Unione europea.
Le competenti autorità pubbliche degli Stati membri sono tenute ad esaminare i fascicoli di registrazione e le sostanze preoccupanti. Tali autorità sono inoltre incaricate di rilasciare o meno le autorizzazioni per le sostanze che presentano un rischio per la salute o per l'ambiente. La procedura è stata quindi semplificata, anche se restano possibili restrizioni per quanto riguarda talune sostanze pericolose.
Il sistema REACH, adottato alla fine del 2006, sostituisce 40 atti legislativi precedenti. In base alla legislazione precedente, le sostanze chimiche messe in circolazione prima del 1981 (vale a dire circa il 99% delle sostanze attualmente in circolazione) non venivano sottoposte a test. Peraltro, la procedura precedente, troppo lenta, finiva per penalizzare l'innovazione e la sostituzione delle sostanze disponibili sul mercato.
Di seguito è possibile scaricare alcuni documenti legati al regolamento REACH. Questi documenti sono ufficiali e descrivono le norme da seguire per rispettare il REACH.
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (testo in vigore)
Regolamento (CE) n. 1238/2007 (qualifiche membri della commissione ricorsi)
Regolamento (CE) n. 1354/2007 (adeguamento REACH per adesione della Bulgaria e della Romania)
DM Salute 22 novembre 2007 (piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie)
Regolamento (CE) n. 340/2008 (tariffe e oneri Agenzia)
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (testo in vigore)
Regolamento (CE) n. 1238/2007 (qualifiche membri della commissione ricorsi)
Regolamento (CE) n. 1354/2007 (adeguamento REACH per adesione della Bulgaria e della Romania)
DM Salute 22 novembre 2007 (piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie)
Regolamento (CE) n. 340/2008 (tariffe e oneri Agenzia)